Statuto
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Articolo 1 – Costituzione e denominazione
1.1 – È costituita l’Associazione denominata
“ADALI”
Acronimo di Associazione degli Agenti Letterari Italiani. L’Associazione, fondata su principi democratici di Associazione, è apartitica e apolitica ed è regolata dalle norme del Titolo I, Capo III, artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.
Articolo 2 – Sede
2.1 – L’Associazione ha sede in Milano, Via Giuseppe Abamonti 1.
2.2 – L’Associazione è senza scopo di lucro, apolitica, apartitica.
2.3 – È facoltà del Consiglio Direttivo dell’Associazione istituire e/o sopprimere sedi secondarie.
Articolo 3 – Durata
3.1 – L’Associazione ha durata fino a 31 dicembre 2037.
Articolo 4 – Scopi
4.1 – L’Associazione non persegue finalità di lucro e ha i seguenti scopi:
- promuovere e diffondere una corretta definizione della professione di Agente Letterario;
- tutelare la dignità professionale dello stesso;
- attraverso l’individuazione delle regole di base e degli usi della professione, offrire ai potenziali rappresentati un criterio di selezione che individui negli aderenti all’Associazione garanzie di competenze e qualifiche professionali;
- tutelare i diritti morali e materiali, tanto collettivi quanto individuali, degli Agenti, rappresentando un organismo indipendente di rappresentanza e autogoverno;
- tutelare i diritti e gli interessi patrimoniali e morali, tanto collettivi quanto individuali, degli Autori e degli Editori rappresentati;
- promuovere gli scambi e la collaborazione tra i propri Associati e facilitare lo sviluppo di una rete interna di comunicazione e competenze, nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione;
- promuovere relazioni dei propri Associati con omologhi stranieri;
- rappresentare gli interessi professionali degli Associati presso le istituzioni pubbliche e private competenti (Ministero dei Beni Culturali, Centro del Libro e della Lettura-CEPELL, fiere di settore italiane e straniere, associazioni degli editori, SIAE…), anche al fine di assicurare una più efficace presenza internazionale di Agenti, Autori ed Editori italiani;
- favorire la formazione e l’aggiornamento tecnico-professionale degli Associati nei vari ambiti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto d’autore, la fiscalità, le nuove tecnologie, le nuove tecniche di marketing e promozione, ecc.;
- favorire l’accesso degli Associati a servizi professionali condivisi, possibilmente a tariffe agevolate;
- favorire il rispetto da parte di tutti i professionisti del settore, Associati e non, del Codice Deontologico elaborato dall’Associazione.
CATEGORIE, REQUISITI ED AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Articolo 5 – Categorie di Associati
5.1 – L’Associazione è composta dalle seguenti tipologie di Associati:
- Associati Ordinari: sono coloro i quali hanno partecipato e provveduto alla costituzione della presente Associazione, e tutti coloro che aderiranno successivamente alla costituzione della presente Associazione. Possono essere Associati Ordinari tutte le persone fisiche maggiori di età e le persone giuridiche (riconosciute e non) che, osservate le norme relative all’ammissione dei soci, vengano accolte a far parte dell’Associazione. Essi sono tenuti al pagamento delle quote Associative stabilite dal Consiglio Direttivo ed all’osservanza degli altri obblighi in seguito specificati.
Anche per gli Associati Ordinari sono previsti tutti i diritti enunciati nel presente Statuto ed in particolare il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione; - Associati Onorari: possono essere designati dal Consiglio Direttivo tra soggetti la cui partecipazione possa dare lustro e onore all’Associazione, in considerazione dei loro particolari meriti civili, culturali, artistici.
5.2 – Fin dalla data di stipula dell’atto costitutivo agli Associati Ordinari sarà sempre garantita l’applicazione di una uniforme disciplina del rapporto Associativo e delle modalità Associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita Associativa.
5.3 – È sancita la intrasmissibilità della quota o del contributo Associativo.
5.4 – Tutti gli Associati Ordinari hanno diritto di:
- utilizzare le eventuali attrezzature e strutture Associative in genere nei giorni, con gli orari e secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo;
- presenziare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
- voto.
5.5 – Ciascun Associato ha diritto a un voto, indipendentemente dal versamento a favore dell’Associazione di contributi ed erogazioni ulteriori rispetto alla quota Associativa.
5.6 – Gli eventuali Associati Onorari potranno intervenire nell’Assemblea degli Associati, ma non avranno diritto di votare in essa. Le funzioni loro attribuite sono:
- funzione consultiva, consistente nella espressione (previa deliberazione a maggioranza degli stessi Associati Onorari) di pareri non vincolanti sulle iniziative dell’Associazione, che saranno loro sottoposte da parte del Consiglio Direttivo, e sulle modalità di esecuzione delle iniziative di cui sia stata deliberata l’attuazione;
- funzione propositiva, consistente nella proposta rivolta (anche da parte di singoli Associati Onorari) al Consiglio Direttivo avente per oggetto nuove iniziative dell’Associazione.
5.7 – Tutti gli Associati hanno il dovere di rispettare le previsioni del Codice Deontologico elaborato dalla Associazione.
Articolo 6 – Ammissione di nuovi Associati
6.1 – L’Associazione riunisce Agenti e Agenzie, rappresentanti di Autori e/o di Case Editrici per quanto riguarda la gestione dei diritti d’autore di cui sono licenziatari.
6.2 –Il richiedente l’adesione all’Associazione quale Associato Ordinario deve rispettare le seguenti condizioni:
- operare da almeno due (2) anni e, nel caso delle Agenzie, non avere al proprio interno soggetti che svolgano anche attività continuativa, in conflitto di interessi, come “acquisition editor”;
- presentare la domanda di ammissione, con allegata la presentazione di almeno due Associati;
- provvedere al pagamento quota Associativa;
- accettare senza riserve il presente Statuto e il Codice Deontologico (All. B).
6.3 – In aggiunta, il richiedente deve essere in possesso di una delle seguenti caratteristiche:
- avere residenza/ sede fiscale in Italia o territorio italofono, oppure;
- annoverare nella propria lista di rappresentati, come Agenti primari, almeno il cinquanta per cento di Autori di lingua italiana rappresentati nel mercato editoriale di lingua italiana.
6.4 – Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda e verificata la presenza delle condizioni di cui ai commi precedenti, provvede all’accoglimento o al rigetto della stessa, ai sensi del successivo art. 16. La decisione del Consiglio Direttivo al riguardo è insindacabile
6.5 – L’adesione è valida per l’anno solare in corso ai sensi del successivo art. 21.1.
Articolo 7 – Perdita della qualità di Associato
7.1 – La qualifica di Associato si perde:
- per dimissioni;
- per morosità nel versamento della quota Associativa, secondo i termini di cui al successivo articolo 20;
- per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al Codice Deontologico, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli. Il provvedimento sarà comunicato a mezzo raccomandata A.R. o PEC all’interessato.
ORGANI
Articolo 8 – Organi dell’Associazione
8.1 – Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Associati (di seguito anche “Assemblea”);
- il Consiglio Direttivo (di seguito anche “C.D.”);
- il Presidente.
8.2 – Possono essere altresì istituite le seguenti cariche:
- il Segretario;
- il Tesoriere.
8.3 – Tutte le cariche sono attribuite e accettate a titolo gratuito e attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto e nell’interesse dell’Associazione.
ASSEMBLEE
Articolo 9 – Assemblea ordinaria e straordinaria
9.1 – L’Assemblea generale degli Associati è convocata in seduta ordinaria e/o straordinaria dal Consiglio Direttivo, con un avviso di convocazione da recapitare agli interessati almeno quindici giorni prima della data dell’adunanza.
9.2 – La convocazione deve avvenire con mezzi idonei ad accertare il ricevimento dell’avviso da parte dei destinatari.
9.3 – L’avviso deve contenere: la sede, la data e l’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare sia nella prima che nella seconda convocazione; la seconda convocazione è fissata almeno un’ora dopo la prima.
9.4 – L’Assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 (trenta) giugno in funzione dell’approvazione del bilancio dell’anno precedente.
9.5 – La convocazione dell’Assemblea in seduta straordinaria può avvenire in qualsiasi momento per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo degli Associati aventi diritto.
Articolo 10 – Diritto di intervento e di voto
10.1 – Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, gli Associati Ordinari in possesso dei seguenti requisiti:
- che risultino iscritti nel Libro degli Associati da almeno venti giorni liberi prima della riunione;
- che siano in regola con il pagamento delle quote Associative.
10.2 – La partecipazione dell’Associato all’Assemblea è strettamente personale. È prevista la possibilità di delega solo ad altri Associati aventi parimenti diritto al voto: ciascun Associato può essere portatore di massimo cinque (5) deleghe, da consegnare in originale a chi presiede l’Assemblea unitamente alla fotocopia della carta di identità del delegante, da quest’ultimo firmata in originale, oppure, in alternativa, il delegante può trasmettere, entro 24 ore prima dell’inizio dell’Assemblea, la delega e il proprio documento di identità via PEC alla segreteria dell’Associazione,.
10.3 – La modalità di espressione del voto è palese, salvo i casi di voto segreto espressamente indicati dal presente Statuto.
10.4 – A eccezione quindi dell’Assemblea generale annuale, l’Associato può usufruire della possibilità di partecipazione a distanza, quindi in luogo diverso della sede assembleare individuata nella convocazione.
10.5 – Allo scopo deve trasmettere i documenti per la sua compiuta identificazione, disporre di un collegamento internet, di un adeguato dispositivo per l’accesso web e di un telefono cellulare ed esprimere voto palese, salvo che l’Associazione non si doti di apposita piattaforma per l’e-voting.
10.6 – Agli Associati Onorari eventualmente nominati spetta il diritto di intervento in Assemblea, ma non il diritto di voto.
Articolo 11 – Quorum costitutivi
11.1 – L’Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli Associati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti aventi diritto al voto.
11.2 – L’Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli Associati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione con la presenza di almeno metà degli Associati aventi diritto al voto.
11.3 – Gli Associati Onorari, per lo svolgimento delle loro funzioni, si riuniranno in apposita assemblea, convocata dal Consiglio Direttivo su sua iniziativa o su richiesta di uno o più Associati Onorari, che si costituirà e delibererà validamente con la presenza di almeno la metà degli Associati Onorari esistenti, e il voto favorevole della maggioranza degli Associati Onorari intervenuti.
Articolo 12 – Competenze
12.1 – Sono compiti dell’Assemblea in seduta ordinaria:
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario;
- approvare i programmi dell’attività da svolgere;
- decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre e su quelle eventuali proposte dagli Associati;
- approvare gli emendamenti al Codice Deontologico, con voto segreto e con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
12.2 – Sono compiti dell’Assemblea in seduta straordinaria:
- deliberare le modifiche statutarie;
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
12.3 – Le proposte degli Associati devono essere comunicate al C.D. in tempo tecnico utile per essere inserite all’ordine del giorno dell’avviso di convocazione dell’assemblea.
Articolo 13 – Quorum deliberativi
13.1 – Le delibere dell’Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza (metà più uno) dei voti espressi dai presenti. Ai fini del raggiungimento del quorum, l’astensione equivale a mancata espressione del voto.
13.2 – Le delibere dell’Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
- in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno metà più uno di tutti gli Associati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione con il voto favorevole di un terzo più uno degli Associati aventi diritto al voto.
13.3 – Sono fatte salve le maggioranze più elevate eventualmente prescritte da norme di legge in relazione a singole delibere.
13.4 – Di ogni riunione sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
CARICHE ASSOCIATIVE ED ELEZIONI
Articolo 14 – Requisiti per l’elezione
14.1 – Alle cariche Associative possono essere eletti solo gli Associati in regola con il pagamento della quota Associativa.
14.2 – Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito e hanno la durata massima di due esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio compreso nel mandato.
14.3 – Cariche ed incarichi sono confermabili per un massimo di due mandati.
Articolo 15 – Composizione del Consiglio Direttivo
15.1 – Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri dispari di 3 (tre) o di 5 (cinque), eletti tra i componenti dell’Assemblea.
15.2 – Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, che può avere anche funzioni di Tesoriere. È possibile altresì la nomina di un Vicepresidente, il quale svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
15.3 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente; esso può riunirsi in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri.
15.4 – Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea, anche senza giusta causa, con le maggioranze previste per la seduta straordinaria.
Articolo 16 – Competenze del Consiglio Direttivo
16.1 – Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all’organizzazione e alla gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione.
16.2 – Tra l’altro, il Consiglio Direttivo:
- predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea degli Associati, la relazione sull’attività Associativa ed i programmi dell’attività da svolgere;
- determina l’ammontare dei contributi dovuti dagli Associati;
- stabilisce la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea;
- esegue le delibere dell’Assemblea;
- emana il Codice Deontologico e gli eventuali regolamenti interni in conformità e in attuazione del presente Statuto per l’organizzazione dell’attività Associativa;
- provvede a proporre eventuali emendamenti al Codice Deontologico all’Assemblea;
- approva gli eventuali programmi tecnici e organizzativi dell’Associazione;
- amministra il patrimonio dell’Associazione, la gestisce e decide tutte le questioni Associative ad eccezione di quelle affidate alla competenza dell’Assemblea;
- delibera i provvedimenti di ammissione, revoca e radiazione degli Associati.
Articolo 17 – Presidente e Vicepresidente
17.1 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con facoltà di delega, coordina l’attività per il regolare funzionamento dell’Associazione, adotta provvedimenti a carattere di urgenza con l’obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva utile.
17.2 – Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
17.3 – In caso di sua assenza o impedimento, potrà essere temporaneamente sostituito dal Vicepresidente eventualmente nominato o dal Consigliere più anziano in carica.
Articolo 18 –Segretario e Tesoriere
18.1 – Il Consiglio Direttivo può nominare – anche tra i suoi membri – un Segretario.
18.2 – Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige il verbale delle riunioni del C.D., si incarica della tenuta e dell’aggiornamento del Libro degli Associati e adempie a tutte le mansioni di segreteria e tesoreria.
18.3 – Il Consiglio Direttivo può nominare – anche tra i suoi membri – un Tesoriere. In mancanza, il Presidente può svolgere funzioni di Tesoriere.
18.4 – Il Tesoriere collabora con il Presidente e a lui spetta il compito di provvedere alla tenuta e all’aggiornamento dei libri contabili, e alla predisposizione del progetto di bilancio dell’Associazione.
18.5 – Per l’adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il Tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso e l’autorizzazione del Consiglio Direttivo.
18.6 – Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l’utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dal Consiglio Direttivo.
18.7 – Egli è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell’Associazione.
PATRIMONIO – BILANCIO
Articolo 19 – Patrimonio ed entrate
19.1 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote Associative e dai contributi degli Associati;
- da tutti i beni mobili e immobili appartenenti o pervenuti all’Associazione.
19.2 – Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- da contributi, lasciti ed elargizioni di Associati, di terzi, di enti pubblici e privati;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
19.3 – Le quote Associative per ciascun esercizio verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
19.4 – L’Associazione realizza le proprie finalità statutarie con le entrate e con le rendite del patrimonio di cui dispone, con i proventi dell’attività e con eventuali eredità, lasciti o donazioni e con ogni altro provento destinato alla sua attività. Per conseguire gli scopi previsti nel presente Statuto, il Consiglio Direttivo provvederà all’impiego e/o all’investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici di cui disporrà l’Associazione, e curerà il migliore utilizzo del patrimonio.
Articolo 20 – Contributi
20.1 – Ogni Associato Ordinario deve versare le quote Associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, alle scadenze e con le modalità da esso indicate.
20.2 – Gli Associati Ordinari che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione al pagamento delle quote Associative scadute saranno dichiarati da parte del Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto Associativo e quindi anche dal diritto di voto.
20.3 – Il protrarsi del mancato adempimento delle quote scadute per oltre due mesi comporta la radiazione dell’Associato inadempiente, che è deliberata dal Consiglio Direttivo il quale ne dà comunicazione scritta all’interessato.
Articolo 21 – Esercizi e bilanci
21.1 – L’anno Associativo e l’esercizio finanziario decorrono dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
21.2 – Entro sei mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario il C.D. convoca l’Assemblea degli Associati per sottoporre alla sua approvazione il rendiconto economico e finanziario che dovrà essere depositato e pubblicato presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la sua approvazione.
21.3 – È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Articolo 22 – Avanzi di gestione
22.1 – Gli eventuali avanzi di gestione che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 3.
FIRMA, RAPPRESENTANZA E RESPONSABILITA’
Articolo 23 – Rappresentanza
23.1 – La rappresentanza dell’Associazione è attribuita al Presidente. È altresì conferita al Presidente la firma di traenza su conti correnti bancari e/o postali.
23.2 – L’Associazione potrà stare in giudizio attraverso una specifica delibera degli Associati che contenga la delega al Presidente o ad altro Associato per costituirsi nel giudizio stesso.
Articolo 24 – Obblighi dell’Associazione
24.1 – La responsabilità dell’Associazione per le obbligazioni assunte è regolata dall’articolo 38 del Codice Civile.
SCIOGLIMENTO
Articolo 25 – Scioglimento e liquidazione
25.1 – L’Assemblea in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento dell’Associazione, deve nominare i liquidatori determinandone i poteri e le modalità di liquidazione.
25.2 – In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità affini o a fini di pubblica utilità, sentito gli Organismi preposti per legge alle attività di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 26 – Responsabilità in caso di liquidazione
26.1 – I componenti del C.D. in carica al momento della messa in liquidazione sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto agli eventuali creditori.
Articolo 27 – Rimborsi
27.1 – Gli eventuali contributi degli Associati vengono rimborsati al valore nominale e la devoluzione di eventuali residui attivi sarà determinata in sede di scioglimento, nel rispetto del precedente articolo 25.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28 – Rinvio
28.1 – Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile.